(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del
                           20 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Promozione dell'attivita' sportiva
    1.  Per  le finalita' previste dall'art. 31 della legge regionale
17 maggio  1999,  n.  17,  e'  autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore
spesa di L. 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19) (UPB S11.045).