(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 20 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Promozione dell'attivita' sportiva 1. Per le finalita' previste dall'art. 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, e' autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di L. 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19) (UPB S11.045).